La Maturità, in un certo senso, rappresenta per moltissimi studenti il raggiungimento di un traguardo importante, l'attestazione che conferma i loro sforzi profusi nello studio nei 5 anni precedenti.
Coloro che riescono ad oltrepassare questo ultimo scoglio e a diplomarsi hanno la possibilità di ritirare il certificato del diploma: di cosa si tratta e quali sono le modalità per richiederlo?
Esaminiamo le risposte a questi due quesiti in modo chiaro ed esaustivo, fornendo anche tutte le informazioni utili e attinenti al tema.
Immergiamoci subito!
Di cosa si tratta
Oggigiorno, possedere il certificato di diploma è di fondamentale importanza per riuscire ad entrare nel mondo del lavoro a prescindere dall'indirizzo o dal settore di riferimento.
Il certificato di diploma non è altro che un documento avente valore legale e funzione pubblica che viene rilasciato dalla segreteria dell'istituto o dell'accademia nella quale si ha sostenuto la Maturità.
Come detto, questo documento possiede valore legale: pertanto, è un'attestazione incontestabile che testimonia che il candidato ha svolto il percorso di studi, ha acquisito le competenze e le conoscenze professionali e ha conseguito il conseguente diploma.
Per avere valore legale, tuttavia, il certificato dovrà integrare i dati anagrafici del candidato, il numero cronologico che identifica il registro degli Esami di Stato, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento del diploma e la firma del Presidente della Commissione d'Esame che ha esaminato il candidato con i docenti presenti.
I diplomi esteri, invece, devono integrare una certificazione di riconoscimento ed equipollenza rilasciata al soddisfacimento di requisiti internazionali che attesta il valore legale di tale documento al di fuori del territorio nazionale nel quale è stato conseguito.
Dato il suo valore legale, tale certificato viene preso in seria considerazione dalle amministrazioni pubbliche o dagli uffici statali: ecco perché è cruciale avviare le pratiche per ritirarlo immediatamente dopo il conseguimento del diploma.
Come richiederlo
Il certificato di diploma lo si può richiedere presso la segreteria dell'istituto dove si è tenuto l'Esame di Stato o l'accademia online, come Isucentrostudi, nella quale si è completato il percorso di studi.
Ovviamente, ottenere la copia digitale del certificato prevede delle pratiche burocratiche piuttosto veloci e immediate, ma possedere la copia cartacea di tale attestazione è altrettanto importante per le amministrazioni o gli uffici che potrebbero richiedere l'esibizione del documento ufficiale.
Tuttavia, è bene considerare che il certificato di diploma è un documento in pergamena: pertanto, il suo rilascio è piuttosto lento e potrebbe richiedere dai 30 ai 40 giorni di attesa, lasso di tempo che varia a seconda dell'efficienza della segreteria d'istituto.
Nel caso in cui si abbia la necessità di ricevere il certificato a stretto giro, si può richiedere presso la stessa segreteria la Certificazione Sostitutiva di Diploma, avente comunque valore legale.
Una volta che il documento ufficiale verrà emesso, tale Certificazione perderà il suo valore e non avrà alcun tipo di ufficialità presso gli enti statali.
Nel caso in cui non si abbia mai richiesto il certificato di diploma e si presenti tale domanda dopo anni, le pratiche burocratiche andranno avviate negli uffici scolastici della Provincia dell'istituto nel quale è stato completato il percorso di studi.
Che dire dei costi?
I costi
Come detto, richiedere il certificato di diploma comporta l'avvio di un vero e proprio iter burocratico.
I documenti riguardanti l'Esame di Stato che il MIUR rilascia a cadenza annuale sanciscono che il certificato di diploma non ha un vero e proprio costo, ma una tassa imponibile che si assesta sui 15,13€ da pagare al momento del ritiro presso la segreteria d'istituto.
Nel caso in cui il documento venga smarrito o subisca dei danni, la tassa applicabile rimane la medesima e verrà sostenuta sempre al momento della consegna della copia del certificato del diploma.
Tale pagamento, tuttavia, esonera solamente coloro in difficoltà economica comprovata o appartenenti a delle categorie speciali descritte nella circolare ministeriale del 15 maggio 1987; per tutte le altre categorie di persone, la tassa è obbligatoria.